CONTRIBUTI PUBBLICI E 5 X 1000

Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e contributi a fondo perduto

Per quanto riguarda il 5 per mille, la richiamata circolare ministeriale del 2019 aveva disposto che le somme derivanti da esso dovessero essere ricomprese nel plafond dei 10.000 euro. Tale circolare era stata però emanata prima della modifica apportata alla Legge 124 del 2017 dal “Decreto Crescita”: il fatto che nel nuovo testo si parli di contributi “non aventi carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano conteggiate nel computo, e ciò poiché tale strumento è stato negli ultimi anni definitivamente istituzionalizzato e quindi reso stabile. Mancando però ancora una conferma istituzionale di una simile interpretazione il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiarle nel computo dei 10.000 euro. Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli relativi ai Decreti “Rilancio” e “Ristori. Visto che tali contributi non sembrano avere carattere generale, il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare entro il 30 giugno 2021 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce. Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia. Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

PUBBLICHIAMO PERTANTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE LE ULTIME DUE ANNUALITA’, LE ALTRE ANNUALITA’ POSSONO ESSERE FORNITE. QUELLA DEL 2021 SARA’ PUBBLICATA ENTRO IL 30 GIUGNO DEL 2022

ANNO 2019

Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici_2019_APS_OssRaffaellidal1883

ANNO 2020

Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici_2020_APS_OssRaffaellidal1883

Pubblichiamo il modello di Rendiconto riferito all’anno 2020 con la Relazione su come sono state spese le risorse

Modello-rendiconto-5×1000-Mod-A

RELAZIONE_5X1000_2020_OSS_RAFFAELLI

ANNO 2021

Modello_di_rendicontazione_dei_contributi_pubblici_2021_APS_OssRaffaellidal1883

ANNO 2022

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ANNO 2023 sarà pubblicato entro il 30 Giugno 2024 come da normativa vigente

5 x 1000

Per quanto riguarda la donazione da 5 x 1000 che può essere erogata scrivendo semplicemente il nostro numero di codice fiscale: 90064350102 e firmato sotto il numero; riportiamo le annualità del 2018 e 2019 che sono state erogate nell’anno 2020 a seguito di provvedimenti governativi legati a riconoscimenti a supporto degli enti del terzo settore. Nella prassi ordinaria, pre covid19 tali importi sarebbero stati erogati (quello del 2018 nel 2020, quello del 2019 nel 2021), hanno sempre avuto 2 anni di differenza. Questa Associazione ha avviato la pratica del 5 x 1000 dall’anno 2018, per cui il pregresso non esiste per questo motivo.

Le somme del 5 x 1000 vengono utilizzate per le attività del Gruppo Escursionismo e Sentieri (acquisto di materiale per la pulizia e segnatura dei sentieri); per le attività del Gruppo di Protezione Civile (manutenzione mezzi, acquisto beni materiali di primo intervento, risorse per il carburante ai mezzi, acquisto D.P.I.) e per il Gruppo Meteo, Clima e Idraulica (per acquisto/manutenzione stazioni meteo, sensori idrometrici, aste idrometriche ect).

ANNO 2018 RICEVUTO IMPORTO DI 162,62€ SU UN NUMERO DI DONATORI DI N°8

ANNO 2019 RICEVUTO IMPORTO DI 360,83€ SU UN NUMERO DI DONATORI DI N°10

ANNO 2020 RICEVUTO IMPORTO DI 601,68€ SU UN NUMERO DI DONATORI DI N°14

ANNO 2021 RICEVUTO IMPORTO DI 626,24€ SU UN NUMERO DI DONATORI DI N°15

ANNO 2022 RICEVUTO IMPORTO DI 575,42€ SU UN NUMERO DI DONATORI DI N°12

L’Anno 2022 sarà erogato in autunno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate

ELENCO CINQUE PER MILLE DA ANNO 2018 APS OSSERVATORIO RAFFAELLI DAL 1883

PUBBLICAZIONE RENDICONTAZIONE IMPORTI RICEVUTI DAL 5 X 1000 

ELENCO CINQUE PER MILLE SPESE EFFETTUATE DA ANNO 2018 APS OSSERVATORIO RAFFAELLI DAL 1883

Precisiamo che abbiamo inserito l’importo complessivo della fattura per far comprendere i costi complessivi del prodotto acquistato e di cui grazie alla donazione ricevuta dai proventi del 5 x 1000 siamo riusciti in parte a coprire.

Pagina aggiornata in data 29/06/2023